IL TRIBUNALE 
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sull'istanza  afferente
questione di' legittimita' costituzionale proposta  dall'ufficio  del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre  Annunziata
con riferimento all'art. 6, lett a) e lett. d) d.l. n. 172/2008. 
    Visti gli atti e udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
pubblico ministero. 
                              F a t t o 
    A seguito di arresto operato in data 10 novembre 2008 da militari
dell'Arma dei Carabinieri, Stazione di Boscoreale (Napoli),  in  data
odierna venivano presentati al cospetto di  codesto  giudice  per  la
celebrazione  del  rito  direttissimo:  1)  Panariello  Gennaro;   2)
Vitulano  Ferdinando;  3)  Guastafierro  Ciro,  avverso  i  quali  il
pubblico ministero aveva contestato i reati p.p. dagli artt. 110,  81
cpv. c.p., 6, lett. a) e d) d.l.  n.  172/2008,  essendo  i  medesimi
stati colti  in  flagranza  nel  corso  di  attivita'  di  trasporto,
raccolta e scarico di  rifiuti  ingombranti.  Disposta  la  convalida
dell'arresto, ricorrendone i presupposti, e l'immediata  celebrazione
del conseguente dibattimento, il pubblico ministero d'udienza, in via
preliminare,  sollevava  eccezione  d'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 6, lett. a) e d) d.l. n.  172/2008,  per  violazione  degli
artt. 3 e 102 della Costituzione, sostanzialmente per  ingiustificato
deteriore trattamento  del  soggetto  che  abbia  a  commettere  la/e
condotta/e  in  contestazione   nel   ristretto   ambito   geografico
individuato dalla richiamata legge e circoscritto alle  aree  in  cui
vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei  rifiuti
dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225.  Rilevava,
inoltre, il pubblico ministero la violazione dell'art. 102  Cost.  in
relazione all'intervenuta, conseguente  costituzione  di  un  giudice
speciale, chiamato a decidere su questioni aventi ambito territoriale
ristretto. 
                            D i r i t t o 
    Deve essere premesso che la sollevata questione  di  legittimita'
costituzionale si propone come sicuramente rilevante, in  quanto  dal
suo accoglimento deriverebbe l'irrilevanza penale del fatto  ascritto
ai prevenuti e/o la derubricazione in fattispecie avente  trattamento
sanzionatorio meno grave con riferimento alla  contestazione  di  cui
alla lettera d) dell'art. 6, d.l. n. 172/2008. 
    In ordine al requisito della non manifesta infondatezza,  occorre
in tal senso, indubitabilmente  censurare  l'istanza  proposta  dalla
pubblica accusa con riferimento all'ipotizzata  violazione  dell'art.
102 della Costituzione in relazione all'intervenuta  istituzione,  di
fatto, di un giudice  speciale  chiamato  a  decidere  sui  reati  in
contestazione, nell'ambito territoriale ove essi sono ipotizzabili in
virtu' della normativa in discussione. In  merito  si  deve  valutare
detta istanza come manifestamente infondata in quanto il  legislatore
non ha in alcun modo inteso creare con  il  d.l.  n.  172/2008  alcun
giudice speciale o straordinario, conservando per  le  determinazioni
giurisdizionali relative alla norma penale in trattazione l'ordinario
criterio di competenza territoriale senza  modificare  detto  riparto
(come ad esempio accaduto con l'istituzione della cd. «Super  Procura
di Napoli» in relazione al d.l. n. 90/2008 convertito nella legge  n.
123/2008). Nel caso di specie, invece, non vi e' stato, da parte  del
legislatore,  alcun  accentramento  o  alcuna  deroga  agli  ordinari
criteri  di  competenza  per  territorio  dell'a.g.  interessata,  al
contrario  creandosi  nuova  figura  di  reato  o  trasformandosi  un
illecito penale, gia' preventivamente  configurato,  in  delitto  con
inasprimento della relativa sanzione, limitatamente  ad  alcune  zone
geograficamente ristrette e potenzialmente, periodicamente, mutabili,
in cui venga di volta in  volta  dichiarato  lo  stato  di  emergenza
ambientale sancito dalla legge n. 225/1992. 
    Sulla scorta di tale ultima  considerazione,  viceversa,  non  si
ritiene manifestamente infondata l'ulteriore censura ipotizzata dalla
pubblica accusa nella sua istanza con riferimento alla violazione del
principio di uguaglianza formale dei cittadini  sancito  dall'art.  3
della Costituzione. Se, infatti, e' pur vero che qualsiasi cittadino,
italiano  o  straniero,  che  compia  una  delle  condotte   previste
dall'art. 6, d.l. n. 172/2008, in una delle aree per  cui  sia  stato
dichiarato lo stato di emergenza ambientale  (ex  art.  5,  legge  n.
225/1992) puo', potenzialmente, essere  uniformemente  soggetto  alle
sanzioni  previste  dalla  norma  in   discussione,   e',   altresi',
innegabilmente  vero  che,  in  via  sostanziale  e  di   fatto,   le
popolazioni  residenti  domicilianti  o  dimoranti  nelle   aree   di
applicazione della norma in oggetto divengano i  reali  e  pressoche'
unici  destinatari  della  norma  penale   maggiormente   sfavorevole
destinata a regolamentare, peraltro temporaneamente, alcune zone  del
territorio nazionale e non altre. In tal  senso,  d'ufficio,  codesto
giudice, oltre a ravvisare, come ipotizzato dalla parte  istante,  la
non  manifesta  infondatezza  di  una  questione  di   ingiustificata
disparita' di trattamento tra i cittadini che  gravitano  nelle  aree
d'interesse ambientale e  quelli  che  vivano  o  svolgano  attivita'
produttive  nelle  rimanenti  zone  del  territorio   nazionale,   in
violazione dell'art. 3 della Carta Costituzionale, ravvisa, altresi',
sempre  con  riferimento  a  detta   norma   fondamentale,   concreti
presupposti di  violazione  del  principio  di  ragionevolezza  delle
leggi, consolidato corollario del  principio  di  uguaglianza  fra  i
cittadini. 
    Occorre, infatti, rilevare, in adesione  a  quanto  espresso  dal
pubblico  ministero,  che  le  motivazioni  dallo   stesso   espresse
investono anche una potenziale violazione del  menzionato  principio,
che, ad opinione di codesto  giudice,  trova  ulteriore  e  ben  piu'
consistente lesione anche  in  ragione  dell'acclarata  temporaneita'
della norma. In merito, infatti,  occorre  rilevare  che  gia'  nelle
premesse del d.l.  n.  172/2008,  con  esplicita  riproposizione  del
postulato anche nell'articolo 6, attinente alle sanzioni  penali  (ed
amministrative), si sancisce l'assoluta  temporaneita'  della  norma,
vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza  dichiarato  ex
art. 5, legge n. 225/1992, connessa e congiunta alla gia'  menzionata
parzialita'   territoriale.   Orbene,   seppure   in   astratto   non
inconciliabile con i principi del diritto la possibilita' di emanare,
anche in ambito  penale,  leggi  eccezionali  o  temporanee,  occorre
osservare che, nel caso di specie, ben  puo'  sussistere,  in  virtu'
della contemporanea limitazione territoriale della  sanzione  penale,
la  violazione  del  principio  di  ragionevolezza  della  norma  che
potrebbe, in maniera abnorme, regolamentare la medesima situazione di
fatto in modo, ingiustificatamente, difforme ed  opposto,  a  seconda
della duplice variabile temporale e territoriale. 
    Corre  d'uopo  inoltre,  rilevare,  d'ufficio  la  non  manifesta
infondatezza del contrasto  costituzionale  tra  l'art.  6,  d.l.  n.
172/2008 e l'art.  25  Cost.  nella  parte  in  cui  detto  principio
fondamentale impone un'assoluta  riserva  di  legge  primaria,  quale
fonte di sanzione penale. Sebbene, infatti, nel caso di specie e' ben
chiaro che la norma penale e' stata introdotta o modificata da  fonte
del  diritto  di  rango  primario,  e'  altresi'   indubitabile   che
l'esplicito richiamo  alle  aree  designate  dall'art.  5,  legge  24
febbraio 1992, n. 225, quale ambito territoriale di  attivita'  della
norma penale presuppone  una  delega  per  l'individuazione  di  tale
requisito a fonte normativa non primaria (Deliberazione del Consiglio
dei ministri o, per delega della medesima istituzione,  del  Ministro
della  protezione  civile).  Lungi  dal  potersi  qualificare   detto
provvedimento del potere esecutivo quale enunciazione e  designazione
di un semplice elemento di specificazione o  caratterizzazione  della
fattispecie,  esso,  si  propone  come  norma  di   riferimento   per
l'individuazione di un presupposto costitutivo del reato, che, in tal
senso, ben puo' qualificarsi come norma in bianco, almeno per  quanto
attiene al richiamo territoriale, in tal senso ponendo l'art. 6, d.l.
n. 172/2008 in piu' che potenziale  posizione  di  contrasto  con  il
menzionato principio sancito dall'art. 25 della Costituzione. 
    Infine   si   deve   d'ufficio   rilevare,   altresi',   il   non
manifestamente infondato contrasto tra la norma  in  contestazione  e
l'art. 77, secondo comma, della Carta costituzionale nella  parte  in
cui evidenzia come indispensabili  i  requisiti  della  necessita'  e
dell'urgenza per l'utilizzo dello  strumento  del  decreto  legge  di
adozione governativa. In merito non si puo' non evidenziare che  alla
stregua della piu' recente  Giurisprudenza  costituzionale  (cfr.  in
particolare sent. n.  29  del  1995)  e'  stato  sostenuto  che  «...
l'eventuale  evidente  mancanza   ...»   del   presupposto   di   una
pre-esistente situazione  fattuale  di  necessita'  ed  urgenza  «...
configura tanto un vizio di legittimita' costituzionale  del  decreto
legge ... quanto  un  vizio  in  procedendo  della  stessa  legge  di
conversione ...». L'adita Corte costituzionale ha, in  merito,  anche
specificato che detti requisiti ricorrono  quando  si  e'  di  fronte
all'impossibilita'   d'intervenire    efficacemente    col    normale
procedimento legislativo. Nel caso di specie, lungi dal volere questo
giudice effettuare valutazioni di merito, emergerebbe la mancanza  di
tali requisiti proprio dal tenore e  dalla  dizione  dei  presupposti
introduttivi del d.l. n. 172/2008, allorche' e'  lo  stesso  consesso
governativo che giustifica l'emissione del provvedimento  «  ritenuta
la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  definire  un  quadro  di
adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti ...
e per il definitivo  superamento  dell'emergenza»  con  cio'  facendo
ritenere che la fase acuta  dell'emergenza  sarebbe  da  considerarsi
gia' superata al momento dell'entrata in vigore della  norma  oggetto
della presente eccezione. In altri termini appare incongruo  ritenere
sussistenti quei presupposti di necessita'  ed  urgenza,  intesi  nel
senso anzidetto, posti a base della propalazione della norma a  mezzo
decreto legge ove si consideri che non fu adottata analoga iniziativa
normativa nella  pregressa  fase  acuta  della  dichiarata  emergenza
ambientale. 
    Le  menzionate  questioni,  in  parte  sollevate  dalla  pubblica
accusa, ad avviso di  questo  giudice,  appaiono  non  manifestamente
infondate  e  percio'   rimettibili   al   vaglio   di   legittimita'
costituzionale della Consulta.